Sez. L, Sentenza n. 1112 del 22/02/1982 (Rv. 418990 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNCIA AL RICORSO - IN GENERE - ABBANDONO DI OGNI PRETESA AVANZATA DICHIARATO DAL RESISTENTE VITTORIOSO IN SEDE DI MERITO - RINUNCIA ALL'AZIONE IN SENSO SOSTANZIALE - CONFIGURABILITÀ - ACCETTAZIONE DEL RICORRENTE - IRRILEVANZA - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNCIA AL RICORSO - IN GENERE - ABBANDONO DI OGNI PRETESA AVANZATA DICHIARATO DAL RESISTENTE VITTORIOSO IN SEDE DI MERITO - RINUNCIA ALL'AZIONE IN SENSO SOSTANZIALE - CONFIGURABILITÀ - ACCETTAZIONE DEL RICORRENTE - IRRILEVANZA - EFFETTI.*
La dichiarazione con la quale la parte, vittoriosa in Sede di merito e resistente in Sede di legittimità, abbandona ogni pretesa avanzata, e S'impegna a non avvalersi della pronuncia ad essa favorevole, integra una rinuncia all'Azione in senso sostanziale e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'Estinzione dell'Azione e la cessazione della materia del contendere.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)