Sez. L, Sentenza n. 4768 del 25/07/1986 (Rv. 447473 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ZOLFIFERA - LICENZIAMENTO PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DEI CINQUANTA ANNI DI ETÀ - INDENNITÀ UNA TANTUM EX ART. 7 LEGGE REGIONE SICILIA 27 MAGGIO 1979 N. 100 - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE A CARICO DELLA REGIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ZOLFIFERA - LICENZIAMENTO PRIMA DEL RAGGIUNGIMENTO DEI CINQUANTA ANNI DI ETÀ - INDENNITÀ UNA TANTUM EX ART. 7 LEGGE REGIONE SICILIA 27 MAGGIO 1979 N. 100 - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE A CARICO DELLA REGIONE.*
L'indennità una tantum, prevista dall'art. 7 legge regione siciliana 27 maggio 1979 n. 100 in favore dei lavoratori dell'industria zolfifera licenziati prima del raggiungimento dei 50 anni di età purché abbiano maturato una determinata posizione contributiva, fa tuttora carico sulla regione siciliana e non già sull'ente minerario siciliano, atteso che il trasferimento - disposto dall'art. 29 della legge regionale siciliana n. 54 del 1981 - dalla prima al secondo delle attribuzioni di cui agli artt. 6, secondo comma, 8 e 9 della legge regionale siciliana n. 42 del 1975 ha testualmente riguardato, non già l'indennità suddetta, bensì il diverso beneficio (alternativo rispetto a quest'ultimo) dell'attribuzione in favore degli stessi lavoratori dell'indennità mensile prevista dalla citata legge n. 42.*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 04/03/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 04/03/1975 num. 42 art. 8, Legge Reg. Sicilia 04/03/1975 num. 42 art. 9 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 27/05/1979 num. 100 art. 7, Legge Reg. Sicilia 11/04/1981 num. 54 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)