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Sez. L, Sentenza n. 8211 del 29/08/1997 (Rv. 507309 - 01)

SICILIA - MINIERE - IN GENERE | Lavoratori minerari - Indennità di pre-pensionamento ex art 6, secondo comma, legge regionale n. 42 del 1972 - Ritardata corresponsione - Conseguente debito per rivalutazione ed interessi - Soggetto obbligato passivo - Fattispecie antecedente l'anno 1981- Relativo obbligo di corresponsione a carico dell' Ente Minerario Siciliano, ex art. 29 della legge regionale n. 54 del 1981 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507309-01

SICILIA - MINIERE - IN GENERE

In riferimento all'indennità di pre - pensionamento prevista e disciplinata dall'art. 6, secondo comma della legge Regione Sicilia 6 giugno 1975, n. 42, in favore dei lavoratori dell'industria mineraria assoggettati alla risoluzione del rapporto di lavoro, la disposizione di cui all'art. 29 della legge Regione Sicilia 11 aprile 1981, n. 54 (la quale prevede che l'indennità mensile, gli assegni familiari, lo scatto di anzianità ed il trattamento di cui agli artt. 6, secondo comma, 8 e 9, della legge Regione Sicilia n. 42 cit., sono trasferiti all'Ente Minerario Siciliano, ed a tal fine ha istituito presso un tale ente un fondo a gestione separata, al quale sono trasferite le disponibilità del relativo capitolo di bilancio della Regione per l'anno 1981) non è dotata di efficacia retroattiva, e quindi non può ritenersi efficace per i periodi pregressi; periodi in relazione al quale deve ritenersi tuttora vigente la normativa precedente, con conseguente imputazione alla Regione sia del debito capitale che di quello per rivalutazione ed interessi conseguenti alla eventualmente ritardata corresponsione dell'indennità, non potendo d'altronde desumersi da alcunché l'avvenuta successione, "ope legis", dell'Ente Minerario Siciliano alla Regione in tali rapporti.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/06/1975 num. 42 art. 6 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 11/04/1981 num. 54 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)