Sez. 5, Ordinanza n. 17031 del 20/06/2024 (Rv. 671606-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Rateizzazione del debito tributario - Iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE - In genere.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di riscossione, la richiesta di rateizzazione del debito tributario non consente di procedere all'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, se non dopo il rigetto dell'istanza o la decadenza dalla dilazione, circostanze che, ove non indicate nell'avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla corte di giustizia tributaria.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)