Sez. 5 - , Ordinanza n. 6399 del 09/03/2021 (Rv. 660769 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE | Rateizzazione del debito tributario - Art. 19, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 applicabile “ratione temporis” - Presupposti - Temporanea situazione di obiettiva difficoltà - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - RISCOSSIONE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RATEIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di riscossione, la rateizzazione del debito tributario, ex art. 19, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, la quale può essere riconosciuta in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, presuppone, ad ogni modo, che il contribuente al momento della richiesta sia in condizione di adempiere alla rateizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)