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Sez. L, Sentenza n. 11310 del 30/07/2002 (Rv. 556449 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - IN GENERE | Rappresentanze sindacali aziendali - Sindacato firmatario del contratto collettivo di settore - Sufficienza - Esclusione - Applicazione del contratto all'interno della unità produttiva - Necessità.
Stato
decisa il 2002-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556449-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - IN GENERE

Ai fini della istituzione di una rappresentanza sindacale aziendale, in applicazione dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n.300, così come modificato dalla parziale abrogazione conseguita al referendum indetto con d.P.R. 5 aprile 1995, non è sufficiente che il sindacato sia firmatario del contratto collettivo del settore, ma è necessario che il suddetto contratto sia effettivamente applicato all'interno della unità produttiva, ed a tal fine non è determinante la spontanea applicazione, da parte del datore di lavoro, di alcune soltanto delle clausole contrattuali previste nel contratto collettivo, se ad esse si accompagna l'esclusione di altre o comunque la esplicitazione della volontà di non intendere prestare adesione all'intero contratto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 312 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)