diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2253 del 06/08/1964 (Rv. 303372 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - DEDUZIONE DELL'INVALIDITA DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE PER DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CREDITORE O DEL SUO PROCURATORE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1964-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303372-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - DEDUZIONE DELL'INVALIDITA DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE PER DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DEL CREDITORE O DEL SUO PROCURATORE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA.*

Integra un'opposizione ad Atti esecutivi, e non gia un'opposizione all'esecuzione, l'atto con cui il debitore esecutato deduca l'invalidita del pignoramento immobiliare per difetto di sottoscrizione da parte del creditore pignorante o del suo procuratore, come prescritto dall'art.170 disp. Att. Cod.proc.civ.. (V. 1051/63; 2884/62; 282/61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)