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Sez. 3, Sentenza n. 134 del 07/01/1984 (Rv. 432390 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - CRITERI DISTINTORI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432390-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - CRITERI DISTINTORI - FATTISPECIE.*

Si ha opposizione all'esecuzione unicamente ove S'impugni l'Azione esecutiva per una questione di merito, ove si deduca cioè la ingiustizia dell'esecuzione perché senza titolo o contro il titolo esecutivo; si ha invece l'opposizione agli Atti esecutivi, prevista dall'art. 617 cod. proc. civ., in ogni altro caso in cui si denunzino irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, le quali, oltreché concernere la nullità della notificazione del titolo esecutivo, possono riguardare anche l'Invalidità del pignoramento immobiliare perché privo della sottoscrizione prescritta dall'art. 170 disp. Att. Cod. proc. civ.. (V 2069/82, mass n 419929; (Conf 2253/64, mass n 303372).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)