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Sez. 5, Sentenza n. 2629 del 01/02/1992 Ud. (dep. 19/03/1993) Rv. 194322 - 01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica | Reato impossibile - Idoneità dell'azione - Valutazione "ex ante" - Concerne i casi in cui il falso sia stato scoperto - Non riguarda le ipotesi contrarie - Ragioni.
Stato
decisa il 1992-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/194322-01

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - Falsità ideologica

Il principio secondo il quale, in tema di falso, la valutazione della inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile dev'essere fatta "ex ante", vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non "ex post", riguarda i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile "ictu oculi" per la generalità delle persone ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti. Il suddetto principio non riguarda invece i casi in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno; e nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 cod. pen.. (Sulla base del principio suesposto la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del vizio di violazione di legge in riferimento agli artt. 49 e 479 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 49, Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)