Sez. 3, Sentenza n. 11088 del 10/10/1992 (Rv. 478859 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Opposizione all'ingiunzione promossa dall'ingiunto - Proposizione da parte sua anche dell'opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Carenza di interesse - Sussistenza.
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)
La parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)