Sez. 3, Sentenza n. 8331 del 19/06/2001 (Rv. 547575 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) | Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Opposizione all'ingiunzione da parte dell'ingiunto - Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Esclusione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI)
Il principio secondo il quale la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ. -, non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, (perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo) non si applica alla - diversa - ipotesi di esecuzione già iniziata con il pignoramento presso terzi, quando (come nella specie) il titolo esecutivo posto a base del precetto, nonostante la sua sopravvenuta inefficacia, ancora non sia venuto meno (a seguito dell'eventuale provvedimento di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. dell'opposto decreto ingiuntivo), risultando, in tal caso, per converso, evidente l'interesse (concreto ed attuale) del debitore - cui il giudice dell'esecuzione abbia rifiutato la sospensione della procedura espropriativa - all'accertamento, con il mezzo proprio dell'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., da un canto, dell'impossibilità, per il creditore procedente, di promuovere ulteriori atti di esecuzione, e, dall'altro, della perdita di efficacia di tutti gli atti anteriormente compiuti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)