Sez. 3 - , Sentenza n. 35481 del 08/06/2021 Ud. (dep. 27/09/2021) Rv. 281883 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Misure volte a prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive – Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono tali competizioni (DASPO) – Soggetto partecipante all'attività sportiva – Applicabilità – Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di competizioni sportive, è legittimo il provvedimento del questore che vieti l'accesso ai luoghi in cui si svolgono tali competizioni (c.d. DASPO) non solo nella qualità di spettatore ma anche in quella di partecipante alla competizione, a condizione che il destinatario del divieto non eserciti professionalmente l'attività sportiva, atteso che una diversa interpretazione dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, tale da consentire al provvedimento amministrativo di limitare un'attività lavorativa retribuita, risulterebbe in contrasto con gli artt. 1 e 35 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)