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Sez. 5, Sentenza n. 15471 del 22/07/2005 (Rv. 583274 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Detrazione - Successiva rettifica - Incidenza sull'ammontare dell'imposta nell'anno di competenza - Compensazione tra credito di imposta (derivante dalla detrazione) e debito conseguente alla rettifica - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583274-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di IVA, la detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili - prevista dall'art. 19 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo previgente alla riforma operata con il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313 - è soggetta a rettifica in ciascuno dei quattro anni successivi, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti, e "la rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente all'ammontare di detrazione dell'anno di competenza". La rettifica incide, dunque, sull'ammontare dell'imposta dovuta nell'anno in cui si verifica la variazione della percentuale di detrazione e non in quello, precedente, in cui è stata effettuata la detrazione. Ne consegue che il credito d'imposta derivante dalla detrazione - nella specie chiesto a rimborso - ed il debito conseguente alla rettifica si riferiscono ad annualità diverse, cosicché deve escludersi la compensazione, in quanto non prevista, in tale ipotesi, nella analitica regolamentazione delle poste creditorie detraibili, nella disciplina dell'IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)