Sez. 5, Sentenza n. 14579 del 20/11/2001 (Rv. 550392 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Estinzione dell'obbligazione tributaria - Compensazione fra debito verso l'amministrazione e credito restitutorio del contribuente - Applicazione dell'art. 1241 cod. civ. - Esclusione - Statuto del contribuente introdotto dalla legge n. 212/2000 - Previsione della compensazione - Applicazione in materia di IVA - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In materia di IVA, l'analitica regolamentazione della "solutio", in ordine all'importo da pagare ed alle poste creditorie detraibili, esprime, anche nel vigore della legge n. 212/2000 (che introduce lo statuto del contribuente e recepisce, nei casi contemplati, per le obbligazioni d'imposta l'istituto generale della compensazione), l'esercizio da parte della legge speciale, della facoltà di derogare alle disposizioni codicistiche sull'estinzione del credito per compensazione, con la conseguenza che il contribuente non può opporre in compensazione al credito dell'amministrazione finanziaria il proprio credito restitutorio gravante su quest'ultima. (Nella specie, affermando tale principio, la corte ha rilevato che non può trarsi argomento "a contrario" dalla disposizione dell'art. 23 del D.Lgs n. 472/1997, che autorizza l'amministrazione che abbia un debito restitutorio a sospendere il rimborso, ove notifichi atto di contestazione o irrogazione della sanzione; ciò in quanto si tratta di norma speciale che non è suscettibile d'interpretazione estensiva)
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 33, Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)