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Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Cc. (dep. 11/02/2004) Rv. 226714 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Ricorso assegnato all'apposita sezione istituita "ex" art. 610, comma 1, cod. proc. pen. - Decisione di inammissibilità - Forma - Ordinanza - Natura giuridica di sentenza e successivo trasferimento del ricorso alle Sezioni unite - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226714-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO

Nel procedimento che si svolge davanti alla Corte di cassazione nelle forme della camera di consiglio ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., già devoluto all'apposita sezione istituita dal comma 1 dell'art. 610 (modificato dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128), la decisione di inammissibilità assume la forma dell'ordinanza anche in caso di trasferimento della cognizione e decisione del ricorso da detta sezione alle Sezioni unite, a nulla rilevando la circostanza che tale ordinanza, in quanto definisce il giudizio, abbia nella sostanza natura di sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)