Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002 Cc. (dep. 30/04/2002) Rv. 221284 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Procedimento - Udienza pubblica o camerale - Forma della pronuncia - Sentenza - Inammissibilità dichiarata "de plano" - Forma della pronuncia - Ordinanza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In tema di procedimento per la correzione dell'errore di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione, nell'ipotesi in cui il ricorso straordinario sia dichiarato inammissibile, all'esito di udienza, la relativa pronuncia deve assumere la forma della sentenza, atteso che il comma 4 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. impone l'adozione dell'ordinanza nei soli casi in cui l'inammissibilità sia dichiarata "de plano" senza l'instaurazione del contraddittorio e che - al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni di legge - la sentenza corrisponde all'ordinaria forma delle decisioni della Corte di cassazione, anche se dichiarative dell'inammissibilità del ricorso, siano esse adottate nell'udienza pubblica o in quella camerale, partecipata o non. (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)