Sez. 3, Sentenza n. 5786 del 15/11/1984 (Rv. 437466 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA - CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE CONCESSA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RICHIESTA DI REVOCA - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI GRAVAME - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA - CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUZIONE CONCESSA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RICHIESTA DI REVOCA - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI GRAVAME - ESCLUSIONE.*
La doglianza dell'appellante, circa la concessione della provvisoria esecuzione della sentenza da parte del giudice di primo grado, rileva al fine del conseguimento dell'eventuale revoca di tale clausola, ad opera dell'istruttore o del Presidente del collegio e secondo l'autonomo procedimento contemplato dall'art. 351 cod. proc. civ., ma non configura motivo di gravame sul quale debba pronunciarsi il giudice di secondo grado, dato che la pronuncia di quest'ultimo, esecutiva di diritto, assorbe e sostituisce quella di primo grado, facendo venir meno ogni interesse sulle questioni relative a detta clausola.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)