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Sez. 3, Sentenza n. 5829 del 13/03/2007 (Rv. 595390 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA | Provvedimento di cui all'art. 283 cod. proc. civ. - Termine massimo per la sua adottabilità - Individuazione - Fino alla fase immediatamente anteriore alla precisazione delle conclusioni - Emissione di detto provvedimento con la sentenza di appello - Conseguente inutilità - Fondamento - Ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Ragione giustificatrice.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595390-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DELL'ISTRUTTORE - ESECUZIONE PROVVISORIA

Il giudice di appello deve pronunciare sull'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado proposta ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ. alla prima udienza o, al più tardi, prima della precisazione delle conclusioni, onde, qualora il relativo provvedimento sia emesso con la sentenza che definisce il giudizio di appello, esso deve considerarsi inutile in quanto tale sentenza, per il suo carattere sostitutivo ed assorbente, rimuove la sentenza di primo grado, prendendone il posto. Ove, tuttavia, la pronuncia sia data, la stessa non è ricorribile per cassazione neanche a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di natura processuale con contenuto non decisorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)