Sez. 4, Sentenza n. 266 del 10/02/1967 Ud. (dep. 06/07/1967) Rv. 104918 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SI RIFERISCE ALLA SOLA PENA - REATO COLPOSO - NEGAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA AFFERMATO DAL PRIMO GIUDICE - PENA NON AUMENTATA - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - SI RIFERISCE ALLA SOLA PENA - REATO COLPOSO - NEGAZIONE DEL CONCORSO DI COLPA DELLA VITTIMA AFFERMATO DAL PRIMO GIUDICE - PENA NON AUMENTATA - LEGITTIMITA.*
Il divieto della reformatio in peius nel procedimento di appello, posto dall'art 515 cod proc pen, riguarda esclusivamente la pena. Non viola quindi il principio il giudice che, giudicando sul gravame del solo imputato in ordine a sentenza di primo grado, la quale accertava un concorso di colpa della persona offesa, affermi la colpa esclusiva dell'imputato senza, pero, aumentare in concreto la pena. (prima parte, Conf, in genere e in applicazione di specie, 103676 e (ivi citate del 1966, 104396, anno 1967; seconda parte, Conf 100179, (100394, 102882, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)