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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26244 del 28/09/2021 (Rv. 662602 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)
Stato
decisa il 2021-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662602-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA)

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Revocatoria fallimentare - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) ed f), L.F. - Compenso del liquidatore - Sussumibilità - Esclusione - Fondamento.

Sono soggetti a revocatoria fallimentare, se ricorrono i presupposti dell'art. 67, comma 2 L.F., i pagamenti dei compensi che il liquidatore di una società ha eseguito a suo favore, non ricorrendo in tal caso né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) L.F., che si riferisce ai pagamenti delle forniture di beni e servizi che hanno consentito all'imprenditore, poi fallito, di esercitare l'attività oggetto della sua impresa; né l'eccezione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) L.F., che si riferisce ai pagamenti eseguiti a favore dei soggetti costituenti la forza lavoro dell'impresa, non a quelli che il liquidatore si autoattribuisce preferendo se stesso agli altri creditori della società, in violazione della "par condicio creditorum".

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 lett. A) CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 3 lett. F) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)