Sez. 1, Sentenza n. 11216 del 27/10/1995 (Rv. 494428 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamento del compenso mensile all'amministratore della societa dichiarata fallita - Azione revocatoria - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
È suscettibile di azione revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 67, secondo comma, legge fall., il pagamento del compenso mensile percepito dall'amministratore della società poi dichiarata fallita, in quanto il principio generale della inefficacia dei pagamenti, effettuati nel periodo sospetto in violazione della "par condicio creditorum" - indipendentemente dal negozio sottostante e dagli elementi corrispettivi attivi correlati a tali pagamenti - ed intervenuti tra soggetti entrambi consapevoli dello stato d'insolvenza, opera necessariamente nell'indicata situazione, nella quale l'amministratore concentra in sè la duplice veste di creditore del compenso e di gestore dell'impresa societaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)