Sez. 2, Sentenza n. 3031 del 30/12/1967 (Rv. 330765 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE - EFFETTI - CORREZIONE DELLA SENTENZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE - EFFETTI - CORREZIONE DELLA SENTENZA.*
L, omessa trascrizione di conclusioni, delle quali si sia tenuto conto ai fini della decisione, non importa nullita della sentenza, ma costituisce un mero errore materiale per omissione, emendabile dallo stesso giudice che l, ha emessa, con la procedura prevista dagli artt.287 e segg. cod.proc.civ. conforme alla sentenza n.486-66, massima 320978.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)