diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 486 del 16/02/1966 (Rv. 320978 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE O INCOMPLETEZZA - EFFETTI - CORREZIONE DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1966-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320978-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE O INCOMPLETEZZA - EFFETTI - CORREZIONE DELLA SENTENZA.*

L'omessa trascrizione di conclusioni, delle quali si sia tenuto conto ai fini della decisione, non importa nullita della sentenza, ma costituisce un mero errore materiale per omissione, emendabile dallo stesso giudice che l'ha emessa, con la procedura prevista dagli articoli 287 e segg cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)