Sez. 3, Sentenza n. 968 del 18/04/1966 (Rv. 321929 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI: EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONI: EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale di una norma, avendo una portata di ordine generale ed esplicando la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega i suoi effetti anche in relazione a rapporti che non siano stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Cio perche la norma in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali e affetta da un vizio intrinseco, sostanziale e originario che- sia esso eccepito dalle parti o rilevato ex officio- la rende invalida e ne esclude l'obbligatorieta. *
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)