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Sez. 1, Sentenza n. 2286 del 09/08/1973 (Rv. 365583 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - MUTUI FONDIARI - ACCONTI IN DENARO - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE EX ARTICOLO 27 DEL RD N 646 DEL 1905 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365583-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - MUTUI FONDIARI - ACCONTI IN DENARO - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE EX ARTICOLO 27 DEL RD N 646 DEL 1905 - ESCLUSIONE.*

Il trattamento tributario di favore previsto dall'articolo 27 RD 16 luglio 1905, n 646, per i mutui fondiari in cartelle, e consistente nella corresponsione dell'imposta di registro col sistema dell'abbonamento, non si estende all'operazione che concerne l'acconto in denaro versato in attesa del perfezionamento del mutuo definitivo in cartelle. (V 1056/71 mass n 351078).*

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1905 num. 646 art. 16, Legge 16/07/1905 num. 646 art. 27, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. B art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)