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Sez. 6, Sentenza n. 4983 del 03/12/2009 Ud. (dep. 08/02/2010) Rv. 246077 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE | Idoneità della denuncia a provocare l'inizio di un procedimento penale - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246077-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE

Il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia. (Fattispecie in cui un militare, dopo aver informato i Carabinieri di non aver più rinvenuto il tesserino di riconoscimento nel proprio armadietto, del quale escludeva l'effrazione, si presentava il giorno successivo alla medesima autorità per effettuare formale denuncia del furto dello stesso tesserino, affermando che quest'ultimo era stato sottratto, previa effrazione, dal suo armadietto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)