Sez. 6, Sentenza n. 20045 del 05/03/2009 Ud. (dep. 12/05/2009) Rv. 244263 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE | Mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale - Configurabilità del reato - Criteri di accertamento - Idoneità in concreto della "notitia criminis" a provocare l'inizio di un procedimento penale - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - IN GENERE
Ai fini della configurabilità della simulazione di reato, il giudice è tenuto a verificare se la "notitia criminis" sia in concreto idonea a provocare l'inizio di un procedimento penale, escludendo tale idoneità ogni qual volta il contenuto della denuncia si presenti intrinsecamente incredibile, ovvero quando la complessiva situazione di fatto non comporti in concreto la necessità di svolgere indagini direttamente riferibili al suddetto reato. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato, sul rilievo che nessuna indagine era stata in concreto attivata nei confronti dell'imputato, avendo costui immediatamente riferito agli inquirenti le diverse modalità descrittive del fatto falsamente riferito come avvenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)