Sez. 5, Sentenza n. 8659 del 25/06/2001 (Rv. 547712 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Pagamenti dei tributi sospesi fino al 31 dicembre 1985 per i residenti in comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici - Somme relative - Disciplina ex art. 3, secondo comma bis, del D.L. n. 791 del 1985, come autenticamente interpretato dall'art. 28 della legge n. 133 del 1999 - Portata - Agevolazione tributaria consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi - Configurabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. n. 791 del 1985, convertito con modificazioni in legge n. 46 del 1986 (il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. n. 159 del 1984, convertito con modificazioni in legge n. 363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR), in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge n. 133 del 1999, posto in relazione all'art. 11 della legge n. 28 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/05/1984 num. 159 art. 13, Decreto Legge 30/12/1985 num. 791 art. 3, Legge 24/07/1984 num. 363, Legge 28/02/1986 num. 46, Legge 18/02/1999 num. 28 art. 11, Legge 13/05/1999 num. 133 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)