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Sez. 1, Sentenza n. 15123 del 02/07/2014 (Rv. 631505 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE | Cassazione senza rinvio - Statuizione sulle spese processuali - Solo della fase di legittimità o anche di quelle precedenti - Rispettive condizioni.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631505-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE

La cassazione senza rinvio sulle statuizioni relative ai capi principali della sentenza comporta la caducazione anche di quelli accessori sulle spese di lite, che dai primi dipendono, da cui la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 385, secondo comma, cod. proc. civ., in ordine alle spese processuali delle fasi precedenti, mentre, ove la cassazione investa solamente i capi accessori, non occorre procedere a detta liquidazione per le fasi precedenti attesa l'assenza di un rapporto di dipendenza, sicchè, la liquidazione delle spese deve essere limitata al giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 385 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)