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Sez. 3, Sentenza n. 35 del 13/11/2002 Cc. (dep. 08/01/2003) Rv. 223201 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA | Trentino Alto Adige - Ufficio giudiziario bilinguistico - Imputato straniero che conosce la lingua tedesca - Nomina di un interprete - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223201-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - LINGUA

Negli uffici giudiziari in cui vige il regime bilinguista, il giudice ha la possibilità di utilizzare la lingua tedesca anche a tutela dell'imputato straniero che dichiari di non conoscere la lingua italiana e di esprimersi solo in tale lingua, senza che occorra la nomina di un interprete.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 109 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 109 CORTE COST., DPR 15/07/1988 num. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)