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Sez. 2, Sentenza n. 22005 del 08/05/2001 Ud. (dep. 31/05/2001) Rv. 219022 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Esame della persona informata sui fatti - Dichiarazioni rese da straniero - Mancata nomina dell'interprete - Conoscenza diretta della lingua da parte dell'autorità procedente - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219022-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti, la mancata nomina dell'interprete nel caso di dichiarazioni rese da persona informata sui fatti che non conosca la lingua italiana quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria conosca personalmente la lingua da interpretare non determina alcuna invalidità degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)