Sez. 3, Sentenza n. 485 del 20/01/1998 (Rv. 511756 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE | Specifica - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE
Se il convenuto, costituitosi soltanto all'udienza di discussione di primo grado della causa, non eccepisce, deducendone le ragioni, l'incompetenza per valore del giudice adito e questi non la rileva d'ufficio (art. 38 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla novella 26 novembre 1990 n. 353), la relativa questione è preclusa in secondo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)