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Sez. 2, Sentenza n. 1462 del 09/02/1995 (Rv. 490351 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE | Contestazione inequivoca del potere del giudice adito di conoscere "ratione valoris" dell'oggetto della controversia - Necessità - Eccezione d'incompetenza per valore sollevata in via ipotetica e condizionata - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490351-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - ECCEZIONE DI PARTE

La proposizione dell'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito, pur non richiedendo l'adozione di formule sacramentali, esige pur sempre una chiara, inequivoca ed incondizionata manifestazione della volontà della parte interessata di contestare, sotto determinati profili di fatto e di diritto, il potere di quel giudice di conoscere e pronunziare, "ratione valoris", sull'oggetto della controversia. Pertanto non può integrare simile eccezione la semplice e generica richiesta dell'attore - contenuta nell'atto introduttivo in via meramente ipotetica e condizionata - che la causa sia rimessa al giudice superiore nell'ipotesi in cui, a seguito e per effetto delle difese e deduzione della controparte, detta causa finisca per avere un oggetto diverso da quello, implicante la competenza del giudice adito, proprio della domanda principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)