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Sez. L, Sentenza n. 3865 del 26/10/1976 (Rv. 382549 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LAVORATORE DIMISSIONARIO - INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1976-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382549-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LAVORATORE DIMISSIONARIO - INDENNITA DI ANZIANITA - SPETTANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

A norma dell'art 9 della legge 15 luglio 1966 n 604 e dell'art 2120 cod civ, nel testo risultante dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1968 n 75, il lavoratore dimissionario ha diritto all'indennita di anzianita nella stessa misura spettante per il caso di licenziamento. Sono, pertanto, nulle le clausole dei contratti collettivi che commisurano l'ammontare di tale indennita a differenti parametri a seconda che il rapporto di lavoro si estingua per dimissioni o per licenziamento. (nella specie, tale principio e stato affermato in relazione allo art 42 del CCNL 30 maggio 1967, per i dipendenti delle aziende del gas, il quale commisura l'indennita di anzianita a cinquantaquattro trentesimi e, rispettivamente, a trenta trentesimi della retribuzione, a seconda che si tratti di dipendenti licenziati o collocati a riposo con la sola pensione di legge ovvero di dimissionari che si trovino nelle stesse condizioni di anzianita). (Conf 387/75, mass n 373630; (Conf 1136/74, mass n 369126).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9, Contr. Coll. 30/05/1967 num. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)