Sez. U, Sentenza n. 8348 del 26/07/1993 (Rv. 483310 - 01)
Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Giurisdizione in sede di legittimità - Controversie assoggettate | Annullamento di un provvedimento amministrativo per uso non corretto di poteri da parte dell'autorità competente, per carenze istruttorie o per omesso esame comparativo degli interessi in conflitto - Domanda di un Comune - Devoluzione alla giurisdizione del tribunale Superiore delle acque pubbliche - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso le relative decisioni - Esperibilità - Limiti - Dubbi di incostituzionalità per disparità di trattamento circa i limiti ex art. 111 cit. in ordine al ricorso avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti - Inammissibilità.
Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Giurisdizione in sede di legittimità - Controversie assoggettate
La domanda di un Comune - che è titolare di un interesse giuridicamente qualificato alla tutela delle risorse ambientali, ivi comprese quelle idriche, del proprio territorio - avente ad oggetto l'annullamento di un provvedimento amministrativo, in materia di acque pubbliche, per vizi attinenti ad uso non corretto dei poteri da parte della competente autorità, a carenze istruttorie e ad omesso esame comparativo degli interessi in conflitto, appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, le cui decisioni sono suscettibili di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - che in tal guisa integra direttamente, escludendone l'illegittimità costituzionale, l'art. 201 del R.D. n. 1775 del 1933, ove si prevede siffatto ricorso (alle Sezioni unite della stessa Corte) soltanto per incompetenza o eccesso di potere, a termini dell'art.3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761 -, senza che l'esperibilità di tale impugnazione, peraltro circoscritta alla denuncia di vizi di legittimità ed inidonea a determinare un controllo di logicità del giudizio, possa giustificare dubbi di incostituzionalità per disparità di trattamento rispetto alla più ristretta (e limitata ai motivi attinenti alla giurisdizione) possibilità di utilizzazione che lo stesso art. 111, terzo comma Cost. assegna al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 31/03/1877 num. 3761 art. 3, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)