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Sez. L - , Ordinanza n. 5681 del 02/03/2020 (Rv. 657514 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE | "Contemplatio domini" in sede processuale - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657514-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - RAPPRESENTANZA DEL PROCURATORE E DELL'INSTITORE

La "contemplatio domini" non richiede l'uso di formule sacramentali, né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale, cosicché la spendita del nome del rappresentato, contenuta nell'atto iniziale della lite, non dev'essere necessariamente ripetuta in ogni successivo atto del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto che la mancata notificazione del ricorso in appello alla società di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS non contrastasse con la previsione del litisconsorzio necessario di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 448 del 1998, essendosi costituito l'INPS, in primo grado, anche quale mandatario della suddetta società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)