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Sez. L, Sentenza n. 2332 del 05/02/2016 (Rv. 638715 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | "Contemplatio domini" in sede processuale - Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638715-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

La "contemplatio domini" non richiede l'uso di formule sacramentali né per l'attività negoziale sostanziale né per quella processuale, sicché la spendita del nome del rappresentato, contenuta nell'atto iniziale della lite, non va necessariamente ripetuta in ogni successivo atto del processo. (Nella specie, l'INPS, costituito in sede di merito anche quale mandatario della società di cartolarizzazione dei suoi crediti, aveva omesso di reiterare tale ultima qualità nell'epigrafe del ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1338, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)