Sez. 5 - , Sentenza n. 28675 del 07/11/2019 (Rv. 655734 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Accise - Rapporto tributario - Individuazione - Fondamento - Rapporto fornitore-consumatore - Natura contrattuale - Conseguenze - SoggettivitĂ passiva in capo al fornitore - Diritto di rivalsa - ConfigurabilitĂ .
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)
In materia di accise, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra lo Stato ed il fornitore, attesa la concentrazione impositiva su pochi soggetti (produttori od importatori del prodotto, nella specie gas metano) onde garantire un gettito costante all'erario, mentre il rapporto tra il fornitore ed il consumatore (od il subfornitore non autorizzato) si pone su un diverso piano di natura contrattuale; pertanto è sempre il fornitore ad essere titolare, dal lato passivo, dell'obbligo di corrispondere l'accisa di cui poi, in seguito al pagamento, riversa l'onere mediante rivalsa, configurata come oggetto di un diritto e non come elemento ineludibile del tributo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)