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Sez. U, Ordinanza n. 9339 del 21/04/2006 (Rv. 589888 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione appropriativa - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589888-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Con riguardo a controversia, introdotta nel 2001, avente ad oggetto il risarcimento per i danni da occupazione appropriativa verificatasi nel 1992, cui è applicabile l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, e non l'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001 (t.u. espropriazioni) entrato in vigore il 30 giugno 2003, e nemmeno, per la stessa ragione, l'art. 43 d.P.R. n. 327 cit., che ha introdotto il nuovo sistema dell'acquisizione del bene utilizzato per scopi d'interesse pubblico, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, alla luce della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, trattandosi di un comportamento che, in assenza di decreto di esproprio, deve considerarsi senza potere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 327 art. 34, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)