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Sez. U, Sentenza n. 10222 del 04/05/2006 (Rv. 589270 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione appropriativa - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589270-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Relativamente alla questione di giurisdizione concernente fattispecie di occupazione appropriativa, per una causa introdotta dopo l'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, ma prima dell'entrata in vigore del t.u. espropriazioni (1° giugno 2003), è applicabile l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 di quella legge, e non l'art. 53, né l'art. 43 dello stesso t.u., sicché, in considerazione che la Corte costituzionale, con sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34 nella parte in cui prevede siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti", anziché "gli atti e i provvedimenti" della P.A., va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, giacché con l'occupazione appropriativa la lesione del diritto di proprietà del privato è diretta conseguenza dell'irreversibile trasformazione dell'immobile di proprietà privata, e cioè di un comportamento dell'amministrazione, costituito da un'attività di carattere materiale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 43 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)