Sez. 2, Sentenza n. 1904 del 05/07/1973 (Rv. 364960 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione della domanda giudiziale, da effettuarsi con riguardo all'effettivo contenuto dell'atto in relazione alle deduzioni e tesi svolte dalle parti, e compito esclusivo del giudice del merito, il cui apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita se correttamente motivato. (Conf 3265/72, mass n 361077).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)