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Sez. 2, Sentenza n. 1904 del 05/07/1973 (Rv. 364960 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364960-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione della domanda giudiziale, da effettuarsi con riguardo all'effettivo contenuto dell'atto in relazione alle deduzioni e tesi svolte dalle parti, e compito esclusivo del giudice del merito, il cui apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita se correttamente motivato. (Conf 3265/72, mass n 361077).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)