Sez. 3, Sentenza n. 3265 del 25/10/1972 (Rv. 361077 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE - CRITERIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE - CRITERIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'interpretazione della domanda giudiziale, da effettuarsi con riguardo all'effettivo contenuto dell'atto, in relazione alle deduzioni e tesi svolte dalle parti, e compito esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita se correttamente motivato ed esente da vizi. (Conf 460'71, mass n 350070).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)