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Sez. 3, Sentenza n. 3265 del 25/10/1972 (Rv. 361077 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE - CRITERIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361077-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INTERPRETAZIONE - CRITERIO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'interpretazione della domanda giudiziale, da effettuarsi con riguardo all'effettivo contenuto dell'atto, in relazione alle deduzioni e tesi svolte dalle parti, e compito esclusivo del giudice di merito, il cui apprezzamento e incensurabile in Sede di legittimita se correttamente motivato ed esente da vizi. (Conf 460'71, mass n 350070).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 99

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)