Sez. 2, Sentenza n. 5209 del 26/08/1986 (Rv. 447811 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITÀ DI SUCCEDERE - CASI - INDEGNITÀ PER DOLO O VIOLENZA IN DANNO DEL PRESTATORE - CAPTAZIONE - NOZIONE - DISTINZIONE DALLA VIOLENZA MORALE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - INDEGNITÀ DI SUCCEDERE - CASI - INDEGNITÀ PER DOLO O VIOLENZA IN DANNO DEL PRESTATORE - CAPTAZIONE - NOZIONE - DISTINZIONE DALLA VIOLENZA MORALE.*
Al fine della sussistenza dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463 n. 4 cod. civ., mentre la violenza morale consiste nella coartazione psichica diretta del testatore, sì che questi manifesti una volontà diversa da quella effettiva, riferibile così al coartatore più che al de cuius, per la sussistenza della captazione, che deve essere configurata come il "dolus malus causa dans" trasferito dal campo contrattuale a quello testamentario, non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni, consigli, blandizie e promesse, ma è necessario il concorso di mezzi fraudolenti, i quali, valutati in relazione all'età, alle condizioni psichiche e allo stato di salute del de cuius, siano idonei ad ingannarlo e ad indurlo a disporre in modo difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 463 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)