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Sez. L, Sentenza n. 15906 del 14/08/2004 (Rv. 575733 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Determinazione - Riferimento alla retribuzione contributiva - Portata - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-08-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575733-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

La retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità premio di servizio, non corrisponde a una nozione omnicomprensiva di retribuzione, ma è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura; ne consegue che non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le indennità di posizione variabile e l'indennità di rischio radiologico corrisposte a un dirigente medico, in quanto le stesse non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione, restando irrilevante la circostanza che per errore l'amministrazione di appartenenza abbia versato i contributi sulla retribuzione non utile ai fini dell'indennità.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)