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Sez. L, Sentenza n. 9901 del 20/06/2003 (Rv. 564443 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio i servizio - Determinazione - Riferimento alla retribuzione contributiva - Portata - Interpretazione restrittiva.
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564443-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE

La retribuzione contributiva, alla quale, per i dipendenti degli enti Locali, si commisura, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, l'indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, comma quinto, della legge medesima, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Ne consegue che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l'indennità per l'incentivazione della produttività per i dirigenti medici, anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto la stessa non fa parte degli emolumenti specificamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 26/04/1983 num. 131 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)