Sez. 1, Sentenza n. 4114 del 19/01/1972 Ud. (dep. 12/06/1972) Rv. 121295 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA - CESSAZIONE DI TUTTI GLI EFFETTI PENALI - OSTACOLO ALLA NUOVA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA - CESSAZIONE DI TUTTI GLI EFFETTI PENALI - OSTACOLO ALLA NUOVA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Non puo incidere sfavorevolmente sulla concedibilita della sospensione condizionale una condanna, per la quale sia stato accordato il predetto beneficio, concernente una contravvenzione depenalizzata in virtu della legge 3 maggio 1967, n 317, con la conseguente cessazione di tutti gli effetti penali a norma dell'art 2 comma secondo cod pen.*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)