Sez. 3, Sentenza n. 3490 del 12/02/1985 Ud. (dep. 15/04/1985) Rv. 168699 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONCESSIONE - CONDANNA INTERMEDIA - OSTATIVITÀ - CONDANNA INTERMEDIA PER CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO - RATIO.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - NUOVA CONCESSIONE - CONDANNA INTERMEDIA - OSTATIVITÀ - CONDANNA INTERMEDIA PER CONTRAVVENZIONE DEPENALIZZATA - CONCEDIBILITÀ DEL BENEFICIO - RATIO.*
La disposizione dell'art. 164 cod. pen., secondo cui la sospensione della pena può essere concessa non più di due volte, non è preclusiva di nuova concessione del beneficio allorché la sospensione di condanna intermedia sia relativa a contravvenzione successivamente depenalizzata, giacché, a norma dell'art. 2, secondo comma, cod. pen., quando vi sia stata condanna per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali. (Conf mass n 121295; (Conf mass n 133672; (Conf mass n 159481).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)