Sez. 4, Sentenza n. 7075 del 18/01/1974 Ud. (dep. 16/10/1974) Rv. 128249 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATI COLPOSI - NOZIONE - CONCORSO DI COLPA - MODIFICA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - REATI COLPOSI - NOZIONE - CONCORSO DI COLPA - MODIFICA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Per quanto particolarmente concerne i reati colposi il divieto della reformatio in peius riguarda esclusivamente, la pena e non gia la ripartizione delle colpe concorrenti alla produzione dell'evento colposo. Pertanto non supera i limiti dell'effetto devolutivo il giudice di secondo grado che, su gravame del solo imputato, modifichi, escludendo o diminuendo, il concorso di colpa della vittima ritenuto dal giudice di primo grado.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)