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Sez. 1, Sentenza n. 1935 del 15/12/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162935 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - RIESAME DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - AUMENTO DELLA PENA - ESCLUSIONE - REFORMATIO IN PEIUS - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162935-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - PENA - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - RIESAME DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO - AUMENTO DELLA PENA - ESCLUSIONE - REFORMATIO IN PEIUS - LIMITI.*

Il riesame degli atteggiamenti della colpa non consente al giudice del gravame di pervenire, nel caso di una loro contraria valutazione, ad un aumento della pena complessiva inflitta in primo grado, opponendovisi il divieto della reformatio in peius. Tuttavia, quando l'appellante è il solo imputato, tale divieto deve essere riferito al dispositivo e non alla motivazione, la quale può risultare meno favorevole per l'imputato. (V mass n 128249, prima parte; (V mass n 127078; (V mass n 102102; (V mass n 100394).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)