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Sez. 3, Sentenza n. 2810 del 05/08/1968 (Rv. 335465 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO.*
Stato
decisa il 1968-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335465-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO.*

Il procuratore distrattario assume la qualita di parte, nel processo, allorche sorga controversia sulla distrazione e quando il gravame investa il capo della sentenza che contiene la pronunzia di distrazione, legittimo contraddittore, nei limiti di tale impugnazione, e il distrattario. (V. 451-66, massima n.320899).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)